Un’importante novità in materia di sicurezza antincendio: dal 6 maggio saranno infatti in vigore norme più stringenti relative ai condomini. Il 5 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 il Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 contenente le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Le norme, approvate dal Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco del 24 aprile 2018, entreranno in vigore il 6 maggio 2019. Il campo di applicazione riguarderà: gli edifici di nuova realizzazione e gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto “comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate”.
I molti incendi in impianti di trattamento di rifiuti che avvengono nel nostro Paese non solo hanno destato forte preoccupazione nella popolazione ma hanno portato ad un confronto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento dei vigili del fuoco e le amministrazioni regionali ed agenzie ambientali maggiormente interessate per individuare iniziative atte a prevenire o ridurre i rischi connessi allo sviluppo degli incendi.Se questo confronto ha avuto come primo esito la Circolare ministeriale n. 4064 del 15 marzo 2018, alla luce di successive osservazioni è stata fatta una revisione del primo documento: la nuova Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” annulla e sostituisce la circolare 4064/2018.
Con riferimento alle modifiche nel nuovo Testo coordinato sono stati “rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.Ed è stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).